L’art. 5 del capitolato di gara affermava che “Qualora i servizi di conservazione siano erogati in modalità cloud, il servizio deve essere qualificato come previsto dalla Circolare Agid n. 3 del 9 aprile 2018 e, conseguentemente, essere presente nel “Catalogo dei servizi Cloud per la PA qualificati” pubblicato sul sito di Agid”.
Quindi, mentre l’iscrizione al registro generale denominato “marketplace dei conservatori”, previsto dal Regolamento Agid del 2021 costituisce requisito di idoneità professionale ineludibile, l’iscrizione allo specifico registro denominato “cloud marketplace” è requisito eventuale, che si rende necessario solo se l’operatore economico intende offrire un servizio di conservazione in modalità cloud, dotato di tutte le caratteristiche descritte nella circolare Agid n. 3/2018 cit..
Quanto appena evidenziato esclude l’illegittimità degli atti di gara nei termini dedotti dalla ricorrente principale.
Dagli atti emerge che il servizio offerto dal R.T.I. aggiudicatario si avvale di una struttura interna riservata ad Estar e alle Aziende sanitarie toscane e utilizza un hardware dedicato (cfr. in particolare il par. 5.1.1 dell’Offerta Tecnica).
Non si tratta quindi di un servizio svolto in modalità cloud, per mezzo di infrastrutture remote e virtuali, utilizzabili da una molteplicità di utenti; bensì di un servizio offerto grazie ad un’infrastruttura tecnologica fisicamente individuata, con caratteristiche specifiche puntualmente descritte nell’offerta tecnica del R.T.I. aggiudicatario e utilizzata solo per Estar e le Aziende sanitarie toscane.
Pertanto, anche sotto questo profilo, la censura della ricorrente principale appare priva di pregio, posto che il possesso della sola iscrizione al “marketplace dei conservatori” da parte di Medas e Aruba Pec costituisce requisito di partecipazione conforme a quanto prescritto dalla legge di gara e dalla normativa di settore per lo svolgimento del servizio oggetto di affidamento.
In ultimo, occorre evidenziare che l’iscrizione al “Cloud marketplace”, in base alla normativa di settore vigente, non può essere considerata un requisito di partecipazione alle gare indette dalle pubbliche amministrazioni per l’erogazione dei servizi di conservazione dei documenti informatici, ma costituisce piuttosto un requisito di esecuzione.
Infatti, l’art. 7 del Regolamento cit., secondo il quale il servizio di conservazione può essere affidato anche a soggetti non iscritti al marketplace dei servizi di conservazione, fermo l’obbligo di trasmettere ad Agid i relativi contratti entro trenta giorni dalla stipula affinché l’Agenzia possa svolgere le attività di verifica dei requisiti previsti dalla normativa di settore, non può non trovare applicazione anche in riferimento all’iscrizione nel più specifico registro denominato “cloud marketplace”, citato nell’Allegato A del Regolamento stesso.
FONTE: IUS&MANAGEMENT, Dario Di Maria, https://iusmanagement.org/2023/05/04/liscrizione-al-cloud-marketplace-non-e-necessario-se-il-servizio-e-erogato-tramite-server-dedicati/