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PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

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GENERALITÀ

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012, sono state approvate le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione“. La legge è entrata in vigore il 28 novembre 2012.

Operando nella direzione più volte sollecitata dagli organismi internazionali di cui l’Italia fa parte, con tale provvedimento normativo è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, il cui aspetto caratterizzante consiste nell’articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli: uno nazionale, con il Piano Nazionale Anticorruzione ed uno decentrato, a livello di ogni pubblica amministrazione, con il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Evidenti sono le implicazioni di carattere giuridico, anche in relazione alla predisposizione ed adozione di adempimenti di carattere meramente organizzativo.

OFFICINELEGALI si pone al fianco dell’Amministrazione e del personale, non soltanto quello preposto alla gestione degli adempimenti, per consentire la necessaria compliance ma, soprattutto, per consentire il raggiungimento dell’obiettivo: la prevenzione della corruzione.

a chi ci rivolgiamo

COME LAVORIAMO

Il nostro metodo di lavoro richiede di selezionare accuratamente e raccogliere le sole informazioni necessarie a valutare se una fattispecie rientri o meno nel campo di applicazione di una norma determinata. Spesso ricorriamo alla tecnologia (e-mail, questionari e formulari online) per consentire agli operatori di organizzare al meglio il proprio tempo.

Pensiamo noi a predisporre documenti e modulistica personalizzati e “fruibili” da ciascun cliente.

Quando tutto è pronto, formiamo il personale affinché sia consapevole degli strumenti che abbiamo fornito, ne abbia compreso l’esigenza sottostante e sia in grado di utilizzarli  nel contesto delle attività quotidiane.

I NOSTRI SERVIZI

La figura del RPCT è stata istituita dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 che stabilisce che ogni amministrazione approvi un Piano triennale della Prevenzione della Corruzione che valuti il livello di esposizione degli uffici al rischio e indichi gli interventi organizzativi necessari per mitigarlo. La predisposizione e la verifica dell’attuazione di detto Piano sono attribuite ad un Responsabile della prevenzione della corruzione il quale svolge, di norma, anche le funzioni di Responsabile della trasparenza.

L’articolo 1, co. 7, della Legge 190/2012 stabilisce che il RPCT è individuato dall’organo di indirizzo, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio.

Negli enti locali, per specifica disposizione legislativa (art. 1, co. 7, l. 190/2012) il RPCT è individuato, di norma, nel Segretario, salvo diversa e motivata determinazione. Considerate le modifiche normative previste dalla l. 124/2015, il d.lgs. 97/2016 ha espressamente contemplato la possibilità di affidare l’incarico anche a un dirigente apicale, salva una diversa e motivata determinazione dell’ente.

Per quanto riguarda le unioni di comuni, è prevista la possibilità di nominare un unico responsabile.

La delicatezza del ruolo e le responsabilità connesse (cfr. articolo 12 Legge 190/2012), oltre alla complessità e numerosità degli incombenti, suggeriscono di affiancare un consulente esperto in materia.

Lo scopo essenziale del Piano Anticorruzione è la realizzazione di un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo volte a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi e in generale illegali all’interno della P.A.,ma anche volte a determinare, in tutti coloro che operano per conto dell’Ente la motivata consapevolezza di poter teoricamente incorrere, con i comportamenti personali, nelle casistiche di illecito rilevanti ai fini della Legge Anticorruzione.

Il piano triennale non è solamente un formalismo da adempiere con un “copia ed incolla”, attingendo da quanto pubblicato da enti con caratteristiche similari.

La nuova strategia del Piano Nazionale Anticorruzione, presuppone che il rischio corruttivo possa essere soppresso del tutto, o quantomeno contenuto, attraverso misure e accorgimenti che si concentrano prioritariamente nella fase ex ante all’episodio corruttivo, vale a dire intervenendo prima che lo stesso si verifichi.

Le misure di prevenzione della corruzione vanno studiate, in considerazione delle caratteristiche peculiari dell’Ente e, soprattutto, vanno attuate (rotazione del personale, pantouflage, formazione, comunicazione dei conflitti d’interesse, inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi, trasparenza, codice di comportamento dei dipendenti, whistleblowing).

Agevoliamo l’individuazione delle misure necessarie e predisponiamo la documentazione idonea a comprovarne l’adozione.

Ai sensi dall’articolo 15 Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di  intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni all’ANAC. A tale proposito è utile ricordare che l’Autorità con le “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione”, adottate con Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 ha precisato che spetta al RPCT “avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell’accertamento delle responsabilità soggettive e dell’applicazione della misura interdittiva prevista dall’art. 18 (per le sole inconferibilità). Il procedimento avviato dal RPC è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell’elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all’organo conferente. All’esito del suo accertamento il RPC irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all’art. 18 del d.lgs. n. 39/2013. Per effetto di tale sanzione, l’organo che ha conferito l’incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza.

Con il termine whistleblower si intende il dipendente pubblico che segnala illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’articolo 54 bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179.

Questo istituto mira a tutelare il segnalante da misure ritorsive e prevede l’attivazione di procedure che ne garantiscano la riservatezza dell’identità, soprattutto mediante l’utilizzo di piattaforme digitali.

La formazione è obbligatoria non soltanto per il RPCT, ma anche per i Responsabili delle aree di rischio, i Dirigenti e tutto il personale.

Al fine di garantirne l’efficacia, è consigliabile una strutturazione in moduli:

  • formazione di base (concetti generali, piani triennali, mappatura processi, direttive ANAC, codice di comportamento, trasparenza e accesso civico, …);
  • formazione per gli operatori dell’area amministrativa (autorizzazioni, le concessioni e l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera, PIAO, analisi dei rischi specifici con rilievo penale, contabile, disciplinare, amministrativo, …);
  • formazione per gli operatori dell’area finanziaria (gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio nonché ai controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, analisi dei rischi specifici con rilievo penale, contabile, disciplinare, amministrativo, …);
  • formazione per gli operatori dell’area tecnica (contratti pubblici e modalità digitali, valutazione dei rischi e misure di mitigazione, responsabilità del RUP, analisi dei rischi specifici con rilievo penale, contabile, disciplinare, amministrativo, …);

La formazione può naturalmente essere erogata in presenza o in modalità a distanza.

All’interno dell’analisi del contesto interno che compone il Piano triennale, una particolare attenzione merita la “mappatura dei processi”, ovvero l’attività di individuazione e analisi dei processi organizzativi con riferimento all’intera attività svolta da ciascuna Amministrazione.

L’ANAC attribuisce grande importanza a questa attività, affermando che essa rappresenta un “requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio”.

Il concetto di procedimento (legge 241/1990 e art. 35 d.lgs 33/2013) e di processo non sono tra loro incompatibili: la rilevazione dei procedimenti amministrativi è sicuramente un buon punto di partenza per l’identificazione dei processi organizzativi.

La mappatura deve condurre, come previsto nel PNA, alla definizione di un elenco dei processi (o dei macro-processi). È poi necessario effettuare una loro descrizione e rappresentazione il cui livello di dettaglio tiene conto delle esigenze organizzative, delle caratteristiche e della dimensione della struttura.

L’obiettivo è che l’intera  attività svolta dall’amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

Una mappatura dei processi adeguata consente all’organizzazione di evidenziare duplicazioni, ridondanze e inefficienze e, quindi, di poter migliorare l’efficienza allocativa e finanziaria, l’efficacia, la produttività, la qualità dei servizi erogati, e di porre le basi per una corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo.

È, inoltre, indispensabile che la mappatura del rischio sia integrata con i sistemi di gestione eventualmente già presenti nelle organizzazioni(controlli di gestione, sistema di auditing e sistemi di gestione per la qualità, sistemi di performance management).

ISO 37001 è la norma internazionale per i sistemi di gestione anticorruzione. Fornisce un quadro di riferimento per soggetti pubblici e privati che operano in qualsiasi parte del mondo, per valutare i loro processi interni di prevenzione della corruzione e gestirne il continuo miglioramento.

Pubblicata il 15 ottobre del 2016, si applica a qualsiasi organizzazione, pubblica o privata, di qualsiasi dimensione o natura: uno strumento flessibile che si inserisce all’interno di un approccio sistemico alla prevenzione e al contrasto della corruzione.

Non sostituisce ma può integrare la normativa nazionale contenuta nella Legge 190/2012.

Ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è previsto l’obbligo della pubblicazione, in conformità alle specifiche ed alle regole tecniche
di cui all’allegato A del medesimo decreto, nei siti istituzionali delle pubbliche
amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

Il decreto contiene regole precise da rispettare, sia con riferimento alla qualità delle informazioni che con riferimento alla loro riutilizzabilità ed alle caratteristiche che devono possedere i siti web.

L’ANAC ha adottato specifiche deliberazioni contenenti chiarimenti in ordine a modalità e termini di pubblicazione obbligatoria.

Anche il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato apposite Linee guida per contemperare la normativa di trasparenza con quella di protezione dei dati.

 

 

Dispone il comma 1 dell’articolo 5 del decreto che l’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Il diritto all’accesso civico generalizzato riguarda la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.

La richiesta deve consentire all’amministrazione di individuare il dato, il documento o l’informazione; sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche. Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse all’accesso ai documenti, dall’altro, l’interesse al buon andamento dell’attività amministrativa.

L’esercizio di tale diritto deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (articolo 5-bis del decreto).

Il rilascio dei dati da parte dell’amministrazione è gratuito, salvo l’eventuale costo per la riproduzione degli stessi su supporti materiali.

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto da parte dell’ufficio detentore dei dati, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

I rapporti con l’Autorità Nazionale Anticorruzione sono frequenti ed ormai si realizzano attraverso piattaforme e servizi online, dalla medesima autorità resi disponibili.

Possiamo assistere l’Ente e il RPCT in tutte le occasioni di confronto con ANAC, abbiano essa natura procedimentale o contenziosa.

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