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TAR Sicilia – Catania: divieto di accesso ai filmati della videosorveglianza

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Il diritto di accesso garantito dalla legge sul procedimento amministrativo non può essere esercitato nei confronti delle immagini riprese da un impianto di videosorveglianza installato presso il parcheggio di un ospedale, atteso che l’istanza non ha ad oggetto un documento già esistente e nel possesso del soggetto intimato ma è finalizzata a promuovere la formazione di nuovi documenti destinati a contenere le informazioni richieste

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), con la sentenza 3376 del 22 dicembre 2022, ha affermato:

Occorre premettere che l’art. 22 della legge n. 2411/1990 dopo aver fornito al comma 1° lett. d) la definizione di documento amministrativo (“ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”, dispone al successivo comma 4° che “ Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono”; ne consegue che il diritto di accesso garantito dalla legge sul procedimento amministrativo non può essere esercitato per promuovere la formazione di nuovi documenti destinati a contenere le informazioni richieste, né per ottenere informazioni non veicolate da documenti amministrativi (v. tra le tante Cons. Stato, sez. III, 11 ottobre 2021, n. 6822; Cons. Stato, sez. VI, 9 marzo 2021, n. 2005; Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2020, n. 1464; T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. I, 1 dicembre 2020, n. 3228).
Nel caso in esame – in disparte la questione della dubbia riconducibilità dell’attività di videosorveglianza del parcheggio della struttura sanitaria ad attività di pubblico interesse dell’Azienda (trattandosi piuttosto di una forma di tutela passiva e di vigilanza
dell’immobile) – è dirimente la circostanza che l’istanza del ricorrente non è finalizzata all’ostensione un documento/atto già esistente e nel possesso dell’Azienda intimata, bensì ad ottenere un informazione circa un mero fatto (verosimilmente ripreso dalle telecamere di
sicurezza) occorso il 20 giugno 2022 in prossimità dell’ambulatorio vaccinale. L’istanza, quindi, non ha ad oggetto documenti amministrativi specifici ed esistenti, con conseguente insussistenza del diritto di accesso, ai sensi dell’art. 22, comma 4° cit.

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