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TAR Lazio: videosorveglianza illecita se chi visiona i filmati è persona diversa dal datore di lavoro

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le operazioni di trasbordo della merce non possono essere sorvegliate con impianti video se chi visiona in esclusiva i filmati è persona diversa dal datore di lavoro (nel caso in specie il committente)

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Quater, con la sentenza 15644 del 23 novembre 2022, ha accertato che la titolarità e la responsabilità del trattamento dei dati acquisiti attraverso i predetti impianti fanno effettivamente capo a soggetti diversi dal datore di lavoro, con la conseguenza che sono disattese le finalità per le quali la installazione degli impianti audiovisivi può essere autorizzata in base alla norma sopra richiamata.

Osserva innanzitutto il Collegio che l’art. 4 della legge 300/1970, qui di interesse, prevede che: “1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro
e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere
installati previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. 3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”.

Invero, il controllo “fine a se stesso”, eventualmente diretto ad accertare inadempimenti del lavoratore che attengano alla effettuazione della prestazione, continua ad essere vietato (in tal senso: Corte di Cassaz. n. 25732 e n. 25731 del 22.09.2021).
Non vi è, alla base del trattamento dei dati personali dei lavoratori, né un contratto di lavoro tra i lavoratori e la Società committente, né il consenso prestato dagli interessati al titolare del trattamento, atteso che il provvedimento richiesto dall’odierna ricorrente, avrebbe sostanzialmente autorizzato il trattamento dei dati da parte della Società committente IP S.p.A. e non del datore di lavoro.

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