SINTESI: In materia di diritto d’accesso dei consiglieri comunali, ciò di cui viene a conoscenza il consigliere dovrà essere utilizzato solo per finalità pertinenti al mandato, rispettando il dovere del segreto secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto dei principi sulla privacy.
TESTO:
È stato formulato un quesito in materia di accesso agli atti dei consiglieri comunali ai sensi dell’art.43, comma 2, del d.lgs. n.267/2000. In particolare, è stato chiesto se sia ostensibile al consigliere comunale, che ha presentato istanza di accesso, l’elenco dei contribuenti, relativo alle posizioni contributive Imu e Tari, completo dei dati anagrafici e fiscali nonché della posizione contributiva di ciascun contribuente. Il sindaco ha precisato di aver, sulla base del parere n.9753567 reso dal Garante per la Protezione dei dati personali in data 4 marzo 2022, consentito l’accesso all’elenco per estratto delle posizioni contributive richieste, privo dei dati anagrafici e fiscali di ciascun contribuente. Il Garante per la Protezione dei dati personali, nel citato parere concernente l’istanza di accesso civico, ai sensi dell’art.5 del d.lgs. n.33/2013, avente ad oggetto la copia dei pagamenti dei tributi ICI, IMU e TARSU di tutti gli amministratori di maggioranza e minoranza di un comune, ha osservato come “… l’ostensione del ‘complesso’ dei dati e delle informazioni richieste … determina un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati, con possibili ripercussioni negative sul piano personale (soprattutto in ambiti territoriali di dimensioni ridotte) e la cui conoscenza – tenendo conto anche del particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico – può arrecare, in relazione ai casi e al contesto in cui possono essere utilizzati da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art.5-bis, comma 2, lett.a), del d.lgs. n.33/2013.” Si osserva che il citato parere del Garante per la Protezione dei dati personali risulta inconferente rispetto alla materia oggetto del presente quesito, in quanto il caso esaminato dal Garante si riferisce all’istanza di un cittadino ai sensi dell’art.5 del d.lgs n.33/2013, mentre la questione in esame riguarda il diritto di accesso dei consiglieri che trova specifica disciplina nell’art.43, comma 2, del d.lgs. n.267/2000 avente una ratio e delle finalità diverse rispetto all’istituto dell’accesso civico. Come più volte sostenuto dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi (in particolare, Plenum del 2.2.2010, del 23.2.2010 e parere del 5.10.2010), il “diritto di accesso” ed il “diritto di informazione” dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell’art.43 del decreto legislativo n.267/00 che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il “diritto di ottenere dagli uffici, … del comune, nonché dalle … aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato”. Dal contenuto della citata norma, si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del comune di residenza (art.10, T.U. Enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n.241/90. Più recentemente, il T.A.R. Friuli Venezia Giulia-Trieste, Sez.I, con sentenza del 9 luglio 2020, n.253, pur riconoscendo il diritto del consigliere comunale di ottenere dagli uffici del comune tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato, diritto ampiamente affermato dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, ha ritenuto non assentibile “la pretesa dell’interessato, non assistita da alcun corrispondente obbligo di legge gravante sull’ente civico, di esercitare il diritto in questione nella modalità a lui più gradita”, precisando che non si possono “invadere spazi intangibili di discrezionalità, né, tanto meno, sostituirsi all’Amministrazione in valutazioni di carattere organizzativo/funzionale che solo ad essa competono e che fuoriescono dal perimetro proprio della speciale forma di accesso spettante ai consiglieri comunali ex art.43 del d.lgs. n.267/2000”. Si segnala che il Consiglio di Stato, Sez.V, con sentenza 11 marzo 2021, n.2089 ha precisato che il diritto di accesso del consigliere comunale è sottoposto alla regola del “ragionevole bilanciamento” propria dei rapporti tra diritti fondamentali. L’Alto Consesso ha evidenziato che, se da un lato è vero che il diritto di accesso di un consigliere comunale è più ampio, ai sensi dell’art.43, comma 2, del d.lgs.n.267/2000, per il proprio mandato politico-amministrativo, rispetto all’accesso agli atti amministrativi previsto dall’art.7 della legge n.241/1990, “è altrettanto vero che tale estensione non implica che esso possa sempre e comunque esercitarsi con pregiudizio di altri interessi riconosciuti dall’ordinamento meritevoli di tutela e dunque possa sottrarsi al necessario bilanciamento con quest’ultimi”. Ciò non solo perché ad esso si contrappongono diritti egualmente tutelati dall’ordinamento, ma anche per il limite funzionale intrinseco cui il diritto d’accesso, espresso dall’art.43, comma 2, del d.lgs.n.267/2000, è sottoposto con il richiamo alle notizie ed alle informazioni che possono essere richieste all’ente locale se si rivelino utili all’espletamento del proprio mandato. Tale orientamento giurisprudenziale è stato da ultimo ribadito dal TAR Veneto, Sez.I, con sentenza 5 maggio 2021, n.604. Inoltre, il Consiglio di Stato, con la sentenza n.4792 del 22.6.2021, ha precisato che “in linea generale l’esercizio del potere di accesso di cui all’articolo 43, comma 2, t.u.e.l. è finalizzato ‘all’espletamento del mandato’ e pertanto deve essere letto ed interpretato in stretto rapporto all’art.42 del medesimo t.u.e.l., come già affermato da questo Consiglio: “Il descritto limite implica che il bisogno di conoscenza del titolare della carica elettiva debba porsi in rapporto di strumentalità con la funzione ‘di indirizzo e di controllo politico-amministrativo’, di cui nell’ordinamento dell’ente locale è collegialmente rivestito il consiglio comunale (art.42, c.1, t.u.e.l.), e alle prerogative attribuite singolarmente al componente dell’organo elettivo (art.43). Il diritto del consigliere comunale all’accesso agli atti dell’ente locale ex art.43, c.2, D.Lgs. n.267 del 2000 non è, dunque, incondizionato” (Cons. Stato, Sez.V, 11 marzo 2021, n.2089)”. Siamo di fronte ad un diritto soggettivo pubblico funzionale alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato derivante dal risultato elettorale. È, tuttavia, ovvio che i dati e le informazioni di cui viene a conoscenza il consigliere comunale devono essere utilizzati solo per le finalità realmente pertinenti al mandato, rispettando il dovere del segreto secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto dei principi in materia di privacy. Il rapporto sinergico fra il diritto di accesso ed il diritto alla privacy rappresenta due interessi e diritti di primario e pari rango che, in quanto tali, sono meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento giuridico. Quindi, non è sufficiente rivestire la carica di consigliere comunale per avere diritto all’accesso, ma è necessario, come prescritto dall’art.43 TUOEL, che la domanda muova da una effettiva esigenza del consigliere affinché tutte le informazioni e le notizie acquisite siano utili all’espletamento del proprio mandato. Pertanto, l’esercizio del diritto di accesso è finalizzato, certamente all’espletamento del mandato, costituendone il presupposto che lo legittima ma è anche, al tempo stesso, un suo limite, in quanto è funzionale esclusivamente allo svolgimento della missione del consigliere comunale (Cons. Stato, sez.V, sentenza 26 settembre 2000, n.5109). Ciò premesso, nel caso in esame si dovrà assicurare il ragionevole bilanciamento tra il diritto di esercitare pienamente il mandato elettivo e la protezione dei dati personali dei soggetti coinvolti nella richiesta di accesso, individuando soluzioni che contemperino il diritto dei consiglieri sancito dall’art.43 TUOEL con i principi giurisprudenziali richiamati.