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La Corte di Cassazione conferma la sanzione comminata dal Garante per la protezione dei dati personali alla Regione Abruzzo

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Con la sentenza n. 29049 dello scorso 6 ottobre 2022, la Suprema Corte ha confermato la sanzione comminata dal Garante Privacy con provvedimento del 19 giugno 2014 [3259444].

Il Garante, a seguito del procedimento avviato a fronte di una “segnalazione presentata il 16 maggio 2014 da XY con la quale è stata lamentata la pubblicazione di dati personali relativi alla condizione di invalidità della segnalante sul sito istituzionale della Regione Abruzzo agevolmente raggiungibili mediante i comuni motori di ricerca” ed in applicazione della disciplina (in allora vigente), aveva ritenuto che “l´art. 22, comma 8, del Codice prevede che nel trattamento effettuato da soggetti pubblici i “dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi” (cfr., in tal senso, anche l´art. 65, comma 5, e l´art. 68, comma 3, del Codice) e che, pertanto, è vietata la diffusione di dati da cui si possa desumere lo stato di malattia o l´esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alla condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (cfr. i provvedimenti del Garante, disponibili sul sito dell´Autorità www.garanteprivacy.it, in particolare tra i più recenti, 6 marzo 2014, n. 109, doc web 3039272; 6 giugno 2013, n. 277, doc. web n. 2554965; ma si veda anche, 22 novembre 2012, doc. web n. 2194472; 29 novembre 2012, doc. web n. 2192671; 7 ottobre 2009, doc. web n. 1664456; 17 settembre 2009, doc. web n. 1658335; 25 giugno 2009, doc. web n. 1640102; 8 maggio 2008, doc. web n. 1521716; 18 gennaio 2007, doc. web n. 1382026; 27 febbraio 2002, doc. web n. 1063639)” aveva ritenuto l´illiceità del trattamento effettuato dalla Regione Abruzzo in relazione all´avvenuta diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

La Corte di Cassazione ha respinto la tesi della Regione Abruzzo, la quale riteneva la “scusabilità dell’errore quale causa escludente l’elemento soggettivo della responsabilità dell’illecito amministrativo contestato

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