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Trattamento illecito di dati sanitari del cittadino da parte din un Comune

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Costituisce illecito trattamento di dati sanitari, operato dal Comune, la comunicazione all'Inps di copia integrale del verbale della visita medica eseguita da un suo dipendente, ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 9919 del 28 marzo 2022 ha ritenuto costituisca illecito trattamento di dati sanitari, operato dal Comune, la comunicazione all’Inps di copia integrale del verbale della visita medica eseguita da un suo dipendente, ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità, recante, oltre alla valutazione medico legale circa l’idoneità all’impiego, anche altri dati personali che, in quanto relativi alla diagnosi, agli esami e agli accertamenti clinici e strumentali svolti, nonché a informazioni anamnestiche, non possono ritenersi indispensabili al buon esito del procedimento e, quindi, devono essere oscurati. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione in una recente pronuncia.

Di seguito un estratto delle motivazioni della Corte:

Questa Corte, in tema di protezione dei dati personali, ha già chiarito che costituisce illecito trattamento di dati sensibili l’avvenuta comunicazione, benchè effettuata in maniera riservata, da un soggetto pubblico a un altro, della copia integrale del verbale relativo all’accertamento sanitario eseguito dalla commissione medica di verifica, in relazione alla richiesta della parte interessata volta a ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità, recante, oltre alla necessaria valutazione medico legale circa l’idoneità all’impiego, altri dati personali che, in quanto relativi alla diagnosi, agli esami obbiettivi e agli accertamenti clinici e strumentali svolti, nonchè a informazioni anamnestiche, debbono considerarsi irrilevanti ai fini del buon esito del procedimento e, pertanto, da omettere (Cass. n. 11223-15).

III. – Il principio, affermato con specifico riferimento alle informazioni relative a un’infezione da HIV, è ovviamente da estendere a tutte le situazioni analoghe, poichè serve a delimitare il trattamento legittimo dei dati diagnostici e anamnestici contenendolo nel limite della indispensabilità.

L’art. 22 del cod. privacy impone difatti ai soggetti pubblici di conformare il trattamento dei dati sensibili secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato. E in tal guisa per l’appunto stabilisce che gli enti possono trattare solo i dati sensibili “indispensabili per volgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa”.

IV. – Nel concreto emerge dalla stessa sentenza che l’istante aveva lamentato che il trattamento era avvenuto in violazione del criterio di indispensabilità, perchè l’ente datoriale (il comune), dopo aver ricevuto dall’Asl il verbale integrale di visita con tutte le notizie anche anamnestiche relativi alla diagnosi complessivamente resa, aveva poi divulgato quel documento sia all’interno dei suoi uffici, sia all’esterno, trasmettendolo all’istituto previdenziale ancora una volta in forma integrale, senza adottare alcuna misura tesa a oscurarne il contenuto nelle parti non salienti.

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