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Garante privacy: no alla pubblicazione delle “graduatorie degli ammessi con riserva alla prova preselettiva e l’elenco degli ammessi e non ammessi alla successiva prova scritta”

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Il Garante ha sanzionato un Comune che aveva proceduto alla pubblicazione nella Sezione Amministrazione trasparente

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Con riguardo alla pubblicità degli esiti delle prove concorsuali il Garante rileva che le norme di settore stabiliscono, in generale, la pubblicità dei provvedimenti finali delle procedure selettive, disponendo, che siano pubblicate le sole graduatorie definitive dei vincitori di concorso e non anche l’elenco degli ammessi e non ammessi alla selezione o a prove intermedie (cfr. art. 7, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; nonché art. 15, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, in particolare, commi 5, 6 e 6 bis e, più in generale, sulla pubblicità delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, art. 35, comma 3, d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

L’amministrazione deve, infatti, rispettare le normative di settore applicabili che regolano tempi e forme di pubblicità (es. affissione presso la sede dell’ente pubblico, pubblicazione nel bollettino dell’amministrazione o, per gli enti locali, all’albo pretorio) “degli esiti delle prove concorsuali e delle graduatorie finali – nonché, nei casi (e con le modalità) previsti, dei risultati di prove intermedie – di concorsi e selezioni pubbliche”, al solo scopo “di consentire agli interessati l’attivazione delle forme di tutela dei propri diritti e di controllo della legittimità delle procedure concorsuali o selettive” (sul punto, v. provvedimento del 15 maggio 2014 n. 243 doc. web n. 3134436 “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”).

Inoltre l’art.19 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 prevede che, per finalità di trasparenza, “fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano […] le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori”.

In tale quadro, conclude il Garante (cfr. provv. del 25 novembre 2021 n.407, doc web 9732406 nonché provv.ti 29 aprile 2021, n. 170, doc. web n. 9681778; 25 marzo 2021, n. 106, doc. web n. 9584421 e 11 marzo 2021, n. 89, doc. web n. 9581028), il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 non costituisce un’idonea base giuridica per la diffusione online dei dati personali contenuti negli elenchi dei candidati ammessi o non ammessi alle prove selettive.

Di seguito il link all’Ordinanza ingiunzione del 28 aprile 2022 [Doc-Web n. 9778996]: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9778996

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