È in vigore dal 5 febbraio 2021 la revisione del Regolamento recante le modalità per la vigilanza ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, lett. i) e per l’esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dall’art. 32-bis del CAD.
AgID svolge le verifiche sui soggetti vigilati attraverso analisi documentale o attività ispettive anche da remoto, programmate o avviate d’ufficio. Di particolare rilievo sono le attività svolte in via preventiva, anche attraverso analisi effettuate su fonti pubbliche, per invogliare i gestori a migliorare la capacità di prevenzione di utilizzi impropri o disservizi sui servizi erogati.
I risultati delle verifiche sono periodicamente riesaminati, allo scopo di rilevare potenziali situazioni critiche comuni a più soggetti vigilati e fornire indicazioni per elevare i controlli o adottare misure di prevenzione.
Il Regolamento si applica ai procedimenti di verifica svolti nell’ambito delle attività di vigilanza di competenza di AgID.
Nell’esercizio di tali funzioni AGID può prevedere, per i soggetti che violano gli obblighi del Regolamento eIDAS o del Codice dell’Amministrazione Digitale, sanzioni amministrative previste dall’articolo 32-bis del CAD.
Dalla data di entrata in vigore della nuova versione del Regolamento non trova più applicazione il Regolamento adottato con Determinazione N. 191/2018 del 5 giugno 2018, di cui all’Avviso su Gazzetta Ufficiale n.141 del 20-6-2018.
Approfondimenti
Comunicato concernente la revisione del «Regolamento recante le modalità per la vigilanza ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, lettera i) e per l’esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni». (21A00541) (GU Serie Generale n.29 del 04-02-2021)